Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

25/01/2006

Legittima difesa


La nuova legge sulla legittima difesa consente (superando la precedente normativa che richiedeva l’esistenza di una reale proporzionalità fra la difesa prodotta e l’offesa temuta) al cittadino aggredito nella sua abitazione o in luoghi equiparati, di utilizzare armi da fuoco o altro mezzo idoneo, quando siano in gioco la propria o l’altrui incolumità o quando intenda difendere beni propri o altrui nel caso non vi sia desistenza e vi sia invece pericolo d'aggressione.
Non si tratta quindi, come un cattivo giornalismo tende a divulgare, di un’incondizionata “licenza di uccidere”, ma di una norma che attenua sì i limiti della reazione legittima, ma ciò subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni di rischio.
La mia opinione è che questa legge sia sostanzialmente giusta perché consente all’aggredito di utilizzare i mezzi di difesa di cui è in possesso, senza pretendere da lui un’impossibile graduazione della reazione o un'irrealistica scelta dello strumento con cui reagire, dopo aver valutato sommariamente le capacità offensive di chi ha di fronte.
La verità è che chi ha davanti è quasi sicuramente più svelto, più abile, meno indeciso, meno soggetto a scrupoli di lui e che, questo è il problema, potrebbe diventare ancor più pericoloso se affrontato inadeguatamente con un’arma in pugno o ferito senza aver leso significativamente le sue capacità di reazione.
Una norma questa quindi a “doppio taglio”, che rischia di creare maggiori vittime anche dalla parte degli aggrediti.
Perciò, se vogliamo proprio compiere l’impegnativa scelta di tentare di difenderci con un’arma, mettiamo in conto anche i seri rischi che questo potrebbe comportare per noi stessi.... ma, una volta presa questa decisione, abbandoniamo le incertezze: sangue freddo, esercitarsi e scegliere armi di calibro sostenuto, dotate di elevato “man stopping power”