21/06/2008

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

14:45 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2) | Manda

20/05/2008

Leghisti criminali?

79ba8b1a4e6c31010c3db4a354c7d43e.jpg

Per la diffamazione c'è l'art. 595 c.p.:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

08:10 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (11) | Manda

22/03/2008

Insider trading?

Ai sensi dell’art.184 del TUF, compie il reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading):

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).


Ciò premesso, è notizia di oggi che il dottor Antonio di Pietro sostiene che Silvio Berlusconi, parlando in pubblico dell'ipotesi di cordate alternative ad Air France per l'acquisto di Alitalia, commetta il reato di insider trading.

Ho riflettuto a lungo sulla tesi dell'ex p.m. e sono giunto alla conclusione che, in questa sua deduzione, egli si appoggi alla lettera c) del 184, che ritiene colpevole del reato in oggetto anche chi "induce altri" (ossia le famiglie italiane, secondo di Pietro) sulla base di informazioni privilegiate in suo possesso, a compiere operazioni (in ipotesi, pregiudizievoli) su "strumenti finanziari" (leggasi azioni) della compagnia di bandiera.

Se vogliamo però andare oltre questa prima riflessione, è necessario esaminare il dettato dell'articolo 181 TUF, il quale ci spiega nel dettaglio in che cosa consista l'informazione privilegiata:

[...] si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Orbene, se l'"informazione privilegiata" di cui dispone Silvio B. è un generico sapere che esisterebbero alcuni imprenditori italiani disposti a rilevare Alitalia, mi pare che ad essa manchi del tutto il requisito della precisione....... e se il non essere di dominio pubblico di tale informazione costituisce un altro presupposto, mi pare anche che, nel caso di specie, in cui assistiamo a una divulgazione "planetaria" della notizia, ci troviamo ben al di fuori della figura delineata dall'art. 181... e, conseguentemente, al di fuori anche del reato di insider trading.. ;-)

08:10 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10) | Manda

12/11/2007

Uso legittimo delle armi

83ab4f38e7f6e43c1a5b3f586c8a56af.jpg

Art. 53 codice penale:

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. (1)Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.

23:00 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (4) | Manda

03/09/2007

Lavavetri e legge

8c1c3d6044ac6ae5c62d99f6eb34ba5d.jpg
Qualche scalpore ha suscitato nei giorni scorsi l'ordinanza del Sindaco di Firenze la quale disponeva che, fino al 30 ottobre 2007, fosse vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri, precisando anche che l'inosservanza della disposizione sarebbe stata regolata dall'articolo 650 codice penale, il quale punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila, la violazione dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.
Tanto premesso, a mio parere, anche in assenza di tale ordinanza, l'esercizio del "mestiere di lavavetri girovago" resta comunque perseguibile penalmente qualora sconfini nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), che così recita: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Aggiungo ancora che un aggravamento delle conseguenze del compimento del reato di violenza privata, potrebbe derivare dall'applicazione del n.1 dell'art. 381 c.p.p., il quale dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni..
Quindi, in conclusione.... tanto rumore per nulla, le norme per colpire tale attività, nel caso in cui configuri un reato (e ciò accade quando il lavaggio dei vetri è "imposto") già esistevano.. ed esisteranno anche dopo la scadenza dell'ordinanza del Comune di Firenze.

08:15 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2) | Manda

22/12/2006

Dura Lex sed Lex. II

medium_giustizia.2.jpg

Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
istigazione a commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere
contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o piu' delitti.


Art. 112 Costituzione della Repubblica Italiana

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

08:25 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (9) | Manda

21/12/2006

Dura Lex sed Lex

medium_giustizia_e_legge.jpg

Art. 579 c.p. - Omicidio del consenziente.

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

19:25 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (0) | Manda

06/12/2006

Una deroga criminale

medium_CodiceStrada.jpg

Art. 173 comma 2 Codice della strada:

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

21:20 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (14) | Manda

26/07/2006

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Art. 6 Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Art. 7 Crimini contro l’umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata di persone;
j) Crimine di apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

14:53 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (8) | Manda

28/01/2006

Art.2 - Codice Penale


E’ senza stupore che constato ancora una volta il pressapochismo, se non la propensione alla divulgazione di notizie inesatte, di una certa parte dell’informazione giornalistica.... il fatto è che, proprio ieri, sul caso del cittadino veronese che ha sparato e ha ucciso un malvivente che stava introducendosi nella sua abitazione, prima della pubblicazione sulla G.U. della nuova legge sulla legittima difesa, il lettore o l’ascoltatore veniva spesso portato a credere che lo sparatore sarebbe stato giudicato secondo la precedente normativa.
Questo è, al contrario, assolutamente inesatto perché egli sarà giudicato proprio in base all’ultima disposizione appena emanata.
Non soltanto, coloro che sono stati già condannati in seguito all’applicazione della precedente legge, se quella nuova non prevede più il fatto come reato, saranno scarcerati....... vi lascio ora all’interessante lettura dell’art. 2 codice penale:

Art.2 - Successione di leggi penali
(omissis)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
(omissis)

10:35 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16) | Manda

Tutti gli articoli