06/07/2009

Pedalate Gente... pedalate..

Ed ecco a voi un estratto del testo dell'art. 219 bis del Codice della Strada, recentemente introdotto nel nostro ordinamento... ovviamente, come sempre avviene in Italia, quando vengono dettate nuove norme dal Governo in carica, c'è chi è d'accordo e chi è assolutamente e accanitamente critico:

Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida [.......] Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis

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29/06/2009

Art. 3 L. 20-2-1958 n. 75

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 531 A 536 DEL CODICE PENALE SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI:

_È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 100.000 A LIRE 4.000.000, SALVO IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 240 DEL CODICE PENALE:

1) CHIUNQUE, TRASCORSO IL TERMINE INDICATO NELL'ART. 2, ABBIA LA PROPRIETÀ O L'ESERCIZIO, SOTTO QUALSIASI DENOMINAZIONE, DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE, O COMUNQUE LA CONTROLLI, O DIRIGA, O AMMINISTRI, OVVERO PARTECIPI ALLA PROPRIETÀ, ESERCIZIO, DIREZIONE O AMMINISTRAZIONE DI ESSA;

2) CHIUNQUE, AVENDO LA PROPRIETÀ O L'AMMINISTRAZIONE DI UNA CASA OD ALTRO LOCALE, LI CONCEDA IN LOCAZIONE A SCOPO DI ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE;

3) CHIUNQUE, ESSENDO PROPRIETARIO, GERENTE O PREPOSTO A UN ALBERGO, CASA MOBILIATA, PENSIONE, SPACCIO DI BEVANDE, CIRCOLO, LOCALE DA BALLO, O LUOGO DI SPETTACOLO, O LORO ANNESSI E DIPENDENZE, O QUALUNQUE LOCALE APERTO AL PUBBLICO OD UTILIZZATO DAL PUBBLICO, VI TOLLERA ABITUALMENTE LA PRESENZA DI UNA O PIÙ PERSONE CHE, ALL'INTERNO DEL LOCALE STESSO, SI DANNO ALLA PROSTITUZIONE;

4) CHIUNQUE RECLUTI UNA PERSONA AL FINE DI FARLE ESERCITARE LA PROSTITUZIONE, O NE AGEVOLI A TAL FINE LA PROSTITUZIONE;

5) CHIUNQUE INDUCA ALLA PROSTITUZIONE UNA DONNA DI ETÀ MAGGIORE, O COMPIA ATTI DI LENOCINIO, SIA PERSONALMENTE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, SIA A MEZZO DELLA STAMPA O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ;

6) CHIUNQUE INDUCA UNA PERSONA A RECARSI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO O COMUNQUE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA SUA ABITUALE RESIDENZA, AL FINE DI ESERCITARVI LA PROSTITUZIONE, OVVERO SI INTROMETTA PER AGEVOLARNE LA PARTENZA;

7) CHIUNQUE ESPLICHI UN'ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI OD ESTERE DEDITE AL RECLUTAMENTO DI PERSONE DA DESTINARE ALLA PROSTITUZIONE OD ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, OVVERO IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO AGEVOLI O FAVORISCA L'AZIONE O GLI SCOPI DELLE PREDETTE ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI;

8) CHIUNQUE IN QUALSIASI MODO FAVORISCA O SFRUTTI LA PROSTITUZIONE ALTRUI.

IN TUTTI I CASI PREVISTI NEL NUMERO 3) DEL PRESENTE ARTICOLO, ALLE PENE IN ESSI COMMINATE SARÀ AGGIUNTA LA PERDITA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO E POTRÀ ANCHE ESSERE ORDINATA LA CHIUSURA DEFINITIVA DELL'ESERCIZIO.

I DELITTI PREVISTI DAI NUMERI 4) E 5), SE COMMESSI DA UN CITTADINO IN TERRITORIO ESTERO, SONO PUNIBILI IN QUANTO LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI LO PREVEDANO_.

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14/06/2009

COMPLOTTO!!

Come dice giustamente chi so io, c'è qualcuno che trama....:-)) per cui trovo opportuno nonché istruttivo portare all'attenzione dei miei fedeli lettori alcuni articoli del codice penale in cui potrebbero "inciampare" gli eversori... vediamoli insieme..

 

Art. 270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

Art. 283 Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 286 Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con l'ergastolo.

 

Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

 

Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

;-)

 

Già che ci sono aggiungo anche 2 articoli della LEGGE 25 GENNAIO 1982, n. 17 sulle Associazioni Segrete (il carattere maiuscolo è dovuto a mere esigenze di copia-incolla):

 

ART. 1. SI CONSIDERANO ASSOCIAZIONI SEGRETE, COME TALI VIETATE DALL' ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE , QUELLE CHE, ANCHE ALLO INTERNO DI ASSOCIAZIONI PALESI, OCCULTANDO LA LORO ESISTENZA OVVERO TENENDO SEGRETE CONGIUNTAMENTE FINALITÀ E ATTIVITÀ SOCIALI OVVERO RENDENDO SCONOSCIUTI, IN TUTTO OD IN PARTE ED ANCHE RECIPROCAMENTE, I SOCI, SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA AD INTERFERIRE SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI, NONCHÉ DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DI INTERESSE NAZIONALE.

 

ART. 2. CHIUNQUE PROMUOVE O DIRIGE UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, O SVOLGE ATTIVITÀ DI PROSELITISMO A FAVORE DELLA STESSA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA LA INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER CINQUE ANNI. CHIUNQUE PARTECIPA AD UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA L'INTERDIZIONE PER UN ANNO DAI PUBBLICI UFFICI. LA COMPETENZA A GIUDICARE È DEL TRIBUNALE.

;-)

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29/04/2009

Atti persecutori - Stalking

Per la gioia dei miei lettori amanti del diritto, pubblico alcuni articoli della Legge 23 aprile 2009, n. 38, a titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
Il mio post riguarda in particolare le disposizioni attinenti al nuovo reato di Stalking, che comunque non è altro che una forma di molestia o minaccia protratta e persecutoria, anche con motivazioni di tipo affettivo-sessuale... capisco bene che alcune mie commentatrici sono distanti anni luce dalla possibilità di essere molestate, ma mi auguro che ugualmente leggano con interesse gli articoli che ora riporterò...;-))

Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
................

(omissis)

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21/06/2008

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

14:45 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2) | Segnala

20/05/2008

Leghisti criminali?

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Per la diffamazione c'è l'art. 595 c.p.:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

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22/03/2008

Insider trading?

Ai sensi dell’art.184 del TUF, compie il reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading):

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).


Ciò premesso, è notizia di oggi che il dottor Antonio di Pietro sostiene che Silvio Berlusconi, parlando in pubblico dell'ipotesi di cordate alternative ad Air France per l'acquisto di Alitalia, commetta il reato di insider trading.

Ho riflettuto a lungo sulla tesi dell'ex p.m. e sono giunto alla conclusione che, in questa sua deduzione, egli si appoggi alla lettera c) del 184, che ritiene colpevole del reato in oggetto anche chi "induce altri" (ossia le famiglie italiane, secondo di Pietro) sulla base di informazioni privilegiate in suo possesso, a compiere operazioni (in ipotesi, pregiudizievoli) su "strumenti finanziari" (leggasi azioni) della compagnia di bandiera.

Se vogliamo però andare oltre questa prima riflessione, è necessario esaminare il dettato dell'articolo 181 TUF, il quale ci spiega nel dettaglio in che cosa consista l'informazione privilegiata:

[...] si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Orbene, se l'"informazione privilegiata" di cui dispone Silvio B. è un generico sapere che esisterebbero alcuni imprenditori italiani disposti a rilevare Alitalia, mi pare che ad essa manchi del tutto il requisito della precisione....... e se il non essere di dominio pubblico di tale informazione costituisce un altro presupposto, mi pare anche che, nel caso di specie, in cui assistiamo a una divulgazione "planetaria" della notizia, ci troviamo ben al di fuori della figura delineata dall'art. 181... e, conseguentemente, al di fuori anche del reato di insider trading.. ;-)

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12/11/2007

Uso legittimo delle armi

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Art. 53 codice penale:

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. (1)Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.

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03/09/2007

Lavavetri e legge

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Qualche scalpore ha suscitato nei giorni scorsi l'ordinanza del Sindaco di Firenze la quale disponeva che, fino al 30 ottobre 2007, fosse vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri, precisando anche che l'inosservanza della disposizione sarebbe stata regolata dall'articolo 650 codice penale, il quale punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila, la violazione dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.
Tanto premesso, a mio parere, anche in assenza di tale ordinanza, l'esercizio del "mestiere di lavavetri girovago" resta comunque perseguibile penalmente qualora sconfini nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), che così recita: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Aggiungo ancora che un aggravamento delle conseguenze del compimento del reato di violenza privata, potrebbe derivare dall'applicazione del n.1 dell'art. 381 c.p.p., il quale dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni..
Quindi, in conclusione.... tanto rumore per nulla, le norme per colpire tale attività, nel caso in cui configuri un reato (e ciò accade quando il lavaggio dei vetri è "imposto") già esistevano.. ed esisteranno anche dopo la scadenza dell'ordinanza del Comune di Firenze.

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22/12/2006

Dura Lex sed Lex. II

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Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
istigazione a commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere
contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o piu' delitti.


Art. 112 Costituzione della Repubblica Italiana

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

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