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06/07/2009

Pedalate Gente... pedalate..

Ed ecco a voi un estratto del testo dell'art. 219 bis del Codice della Strada, recentemente introdotto nel nostro ordinamento... ovviamente, come sempre avviene in Italia, quando vengono dettate nuove norme dal Governo in carica, c'è chi è d'accordo e chi è assolutamente e accanitamente critico:

Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida [.......] Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis

07:08 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

29/06/2009

Art. 3 L. 20-2-1958 n. 75

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 531 A 536 DEL CODICE PENALE SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI:

_È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 100.000 A LIRE 4.000.000, SALVO IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 240 DEL CODICE PENALE:

1) CHIUNQUE, TRASCORSO IL TERMINE INDICATO NELL'ART. 2, ABBIA LA PROPRIETÀ O L'ESERCIZIO, SOTTO QUALSIASI DENOMINAZIONE, DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE, O COMUNQUE LA CONTROLLI, O DIRIGA, O AMMINISTRI, OVVERO PARTECIPI ALLA PROPRIETÀ, ESERCIZIO, DIREZIONE O AMMINISTRAZIONE DI ESSA;

2) CHIUNQUE, AVENDO LA PROPRIETÀ O L'AMMINISTRAZIONE DI UNA CASA OD ALTRO LOCALE, LI CONCEDA IN LOCAZIONE A SCOPO DI ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE;

3) CHIUNQUE, ESSENDO PROPRIETARIO, GERENTE O PREPOSTO A UN ALBERGO, CASA MOBILIATA, PENSIONE, SPACCIO DI BEVANDE, CIRCOLO, LOCALE DA BALLO, O LUOGO DI SPETTACOLO, O LORO ANNESSI E DIPENDENZE, O QUALUNQUE LOCALE APERTO AL PUBBLICO OD UTILIZZATO DAL PUBBLICO, VI TOLLERA ABITUALMENTE LA PRESENZA DI UNA O PIÙ PERSONE CHE, ALL'INTERNO DEL LOCALE STESSO, SI DANNO ALLA PROSTITUZIONE;

4) CHIUNQUE RECLUTI UNA PERSONA AL FINE DI FARLE ESERCITARE LA PROSTITUZIONE, O NE AGEVOLI A TAL FINE LA PROSTITUZIONE;

5) CHIUNQUE INDUCA ALLA PROSTITUZIONE UNA DONNA DI ETÀ MAGGIORE, O COMPIA ATTI DI LENOCINIO, SIA PERSONALMENTE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, SIA A MEZZO DELLA STAMPA O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ;

6) CHIUNQUE INDUCA UNA PERSONA A RECARSI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO O COMUNQUE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA SUA ABITUALE RESIDENZA, AL FINE DI ESERCITARVI LA PROSTITUZIONE, OVVERO SI INTROMETTA PER AGEVOLARNE LA PARTENZA;

7) CHIUNQUE ESPLICHI UN'ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI OD ESTERE DEDITE AL RECLUTAMENTO DI PERSONE DA DESTINARE ALLA PROSTITUZIONE OD ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, OVVERO IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO AGEVOLI O FAVORISCA L'AZIONE O GLI SCOPI DELLE PREDETTE ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI;

8) CHIUNQUE IN QUALSIASI MODO FAVORISCA O SFRUTTI LA PROSTITUZIONE ALTRUI.

IN TUTTI I CASI PREVISTI NEL NUMERO 3) DEL PRESENTE ARTICOLO, ALLE PENE IN ESSI COMMINATE SARÀ AGGIUNTA LA PERDITA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO E POTRÀ ANCHE ESSERE ORDINATA LA CHIUSURA DEFINITIVA DELL'ESERCIZIO.

I DELITTI PREVISTI DAI NUMERI 4) E 5), SE COMMESSI DA UN CITTADINO IN TERRITORIO ESTERO, SONO PUNIBILI IN QUANTO LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI LO PREVEDANO_.

07:25 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (6)

14/06/2009

COMPLOTTO!!

Come dice giustamente chi so io, c'è qualcuno che trama....:-)) per cui trovo opportuno nonché istruttivo portare all'attenzione dei miei fedeli lettori alcuni articoli del codice penale in cui potrebbero "inciampare" gli eversori... vediamoli insieme..

 

Art. 270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

Art. 283 Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 286 Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con l'ergastolo.

 

Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

 

Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

;-)

 

Già che ci sono aggiungo anche 2 articoli della LEGGE 25 GENNAIO 1982, n. 17 sulle Associazioni Segrete (il carattere maiuscolo è dovuto a mere esigenze di copia-incolla):

 

ART. 1. SI CONSIDERANO ASSOCIAZIONI SEGRETE, COME TALI VIETATE DALL' ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE , QUELLE CHE, ANCHE ALLO INTERNO DI ASSOCIAZIONI PALESI, OCCULTANDO LA LORO ESISTENZA OVVERO TENENDO SEGRETE CONGIUNTAMENTE FINALITÀ E ATTIVITÀ SOCIALI OVVERO RENDENDO SCONOSCIUTI, IN TUTTO OD IN PARTE ED ANCHE RECIPROCAMENTE, I SOCI, SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA AD INTERFERIRE SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI, NONCHÉ DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DI INTERESSE NAZIONALE.

 

ART. 2. CHIUNQUE PROMUOVE O DIRIGE UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, O SVOLGE ATTIVITÀ DI PROSELITISMO A FAVORE DELLA STESSA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA LA INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER CINQUE ANNI. CHIUNQUE PARTECIPA AD UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA L'INTERDIZIONE PER UN ANNO DAI PUBBLICI UFFICI. LA COMPETENZA A GIUDICARE È DEL TRIBUNALE.

;-)

21:33 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (5)