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26/07/2006

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Art. 6 Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Art. 7 Crimini contro l’umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata di persone;
j) Crimine di apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

14:53 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (8)

28/01/2006

Art.2 - Codice Penale


E’ senza stupore che constato ancora una volta il pressapochismo, se non la propensione alla divulgazione di notizie inesatte, di una certa parte dell’informazione giornalistica.... il fatto è che, proprio ieri, sul caso del cittadino veronese che ha sparato e ha ucciso un malvivente che stava introducendosi nella sua abitazione, prima della pubblicazione sulla G.U. della nuova legge sulla legittima difesa, il lettore o l’ascoltatore veniva spesso portato a credere che lo sparatore sarebbe stato giudicato secondo la precedente normativa.
Questo è, al contrario, assolutamente inesatto perché egli sarà giudicato proprio in base all’ultima disposizione appena emanata.
Non soltanto, coloro che sono stati già condannati in seguito all’applicazione della precedente legge, se quella nuova non prevede più il fatto come reato, saranno scarcerati....... vi lascio ora all’interessante lettura dell’art. 2 codice penale:

Art.2 - Successione di leggi penali
(omissis)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
(omissis)

10:35 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

19/07/2005

Immissioni

Art.844 c.c. - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Pubblico per il momento solo il contenuto di questo articolo del codice civile, in attesa di approfondire l'argomento in relazione allo specifico caso del suono delle campane che, secondo me (ma vedrò anche come si esprime la giurisprudenza) supera, per lo meno in alcuni casi, la normale tollerabilità, sebbene una consolidata abitudine alla sopportazione eviti il più delle volte che sia promossa un'appropriata azione giudiziaria contro chi produce questo tipo di rumori.

P.S. Ho letto un pò di giurisprudenza (anche in materia penale per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 659 c.p.) e, "naturalmente", esistono alcune sentenze favorevoli e altre contrarie all'uso indiscriminato delle campane..... non mi resta quindi che prendere atto della situazione e, ribadita la mia posizione favorevole a una limitazione di questo genere di suoni, chiedere la vostra opinione al riguardo... ;-)

22:45 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (9)