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22/03/2008

Insider trading?

Ai sensi dell’art.184 del TUF, compie il reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading):

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).


Ciò premesso, è notizia di oggi che il dottor Antonio di Pietro sostiene che Silvio Berlusconi, parlando in pubblico dell'ipotesi di cordate alternative ad Air France per l'acquisto di Alitalia, commetta il reato di insider trading.

Ho riflettuto a lungo sulla tesi dell'ex p.m. e sono giunto alla conclusione che, in questa sua deduzione, egli si appoggi alla lettera c) del 184, che ritiene colpevole del reato in oggetto anche chi "induce altri" (ossia le famiglie italiane, secondo di Pietro) sulla base di informazioni privilegiate in suo possesso, a compiere operazioni (in ipotesi, pregiudizievoli) su "strumenti finanziari" (leggasi azioni) della compagnia di bandiera.

Se vogliamo però andare oltre questa prima riflessione, è necessario esaminare il dettato dell'articolo 181 TUF, il quale ci spiega nel dettaglio in che cosa consista l'informazione privilegiata:

[...] si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Orbene, se l'"informazione privilegiata" di cui dispone Silvio B. è un generico sapere che esisterebbero alcuni imprenditori italiani disposti a rilevare Alitalia, mi pare che ad essa manchi del tutto il requisito della precisione....... e se il non essere di dominio pubblico di tale informazione costituisce un altro presupposto, mi pare anche che, nel caso di specie, in cui assistiamo a una divulgazione "planetaria" della notizia, ci troviamo ben al di fuori della figura delineata dall'art. 181... e, conseguentemente, al di fuori anche del reato di insider trading.. ;-)

08:10 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10)

12/11/2007

Uso legittimo delle armi

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Art. 53 codice penale:

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. (1)Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.

23:00 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (4)

03/09/2007

Lavavetri e legge

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Qualche scalpore ha suscitato nei giorni scorsi l'ordinanza del Sindaco di Firenze la quale disponeva che, fino al 30 ottobre 2007, fosse vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri, precisando anche che l'inosservanza della disposizione sarebbe stata regolata dall'articolo 650 codice penale, il quale punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila, la violazione dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.
Tanto premesso, a mio parere, anche in assenza di tale ordinanza, l'esercizio del "mestiere di lavavetri girovago" resta comunque perseguibile penalmente qualora sconfini nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), che così recita: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Aggiungo ancora che un aggravamento delle conseguenze del compimento del reato di violenza privata, potrebbe derivare dall'applicazione del n.1 dell'art. 381 c.p.p., il quale dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni..
Quindi, in conclusione.... tanto rumore per nulla, le norme per colpire tale attività, nel caso in cui configuri un reato (e ciò accade quando il lavaggio dei vetri è "imposto") già esistevano.. ed esisteranno anche dopo la scadenza dell'ordinanza del Comune di Firenze.

08:15 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2)