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25/05/2011

Abuso di diritto

bici-scatenate.jpg

Se mi pongo la domanda su quando determinati comportamenti o condizioni della persona possano rappresentare un diritto, la risposta che ottengo è che sono un diritto comportamenti o condizioni garantiti e tutelati dalla legge.

Da un punto di vista pratico la difficoltà maggiore sta però non tanto nello stabilire ciò che è e ciò che non è un diritto (a questo ci pensano le norme, giuste o sbagliate che siano) ma piuttosto nel regolare il rapporto conflittuale fra diritti ugualmente garantiti.

C'è quindi una necessità primaria di stabilire un rapporto gerarchico fra diritti, rapporto che può mutare a seconda di chi, in quel dato contesto e momento, detiene il potere di stabilire tale gerarchia.

Ma esiste anche un'area in cui i diritti confliggono liberamente, senza che vi sia alcuna autorità (per negligenza o mancanza di regole) a indicare o a imporre la prevalenza dell'uno sull'altro... quest'area è così lasciata al buon senso e all'intelligenza delle persone.

E' in questa «zona» che, secondo me, trova spazio una malintesa benevolenza verso taluni soggetti che vengono percepiti come deboli... e ciò si verifica sicuramente in un ambito che ben conosco: quello della circolazione stradale.

Ho già fatto altre volte, e lo ripeto ancora, l'esempio dei ciclisti, i quali, in mancanza di piste per loro predisposte, rappresentano sovente un pericolo serio per se stessi e per gli altri utenti della strada.

Qui un soggetto (il ciclista) viene a disporre a sua esclusiva discrezione non solo di un bene proprio (la propria integrità fisica) ma anche di un bene altrui (il diritto degli altri utenti alla sicurezza nella guida).

Ma vorrei spendere anche qualche parola su un altro utente della strada: il cavallo... e soprattutto su ciò che esso sovente lascia sulla sede stradale..
Sì, mi riferisco alle "emissioni" del predetto quadrupede, le quali sono capaci di determinare la caduta di un motociclista, vittima incolpevole dell'alone ecologico di cui gode il mezzo di locomozione in questione, il quale fa probabilmente dimenticare a chi dovrebbe curarsi della sicurezza della viabilità di imporre adeguate regole.

Fatto un doveroso raffronto, non capisco perché in città al padrone del cagnolino è prescritto di raccogliere la mini m. del suo amato, mentre invece il cavallerizzo viene esentato da ogni obbligo di togliere le mega m. del suo animale dalla carreggiata...

Un occhio benevolo e conciliante, un sorriso complice e ammiccante, gratifica e coccola invece questi utenti, silenziosi
«inquinatori» della sicurezza delle strade.

15:28 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (25)

15/01/2011

Leggi e codici

Alla luce della recentissima cronaca giudiziaria, può essere utile conoscere il testo esatto delle norme che, a quanto risulta, sarebbero attinenti.


Eccole:

Concussione - Art. 317 c.p.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Reati in materia di prostituzione - L. 28/2/1958, n. 75 (Legge Merlin)

Art. 3

E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da L. 500.000 a L. 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'Art. 240 Codice penale:

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. (omissis)

Art 4

La pena è raddoppiata:

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

08:23 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10)

04/12/2009

Il caso Cucchi

C'è qualcosa che vorrei dire sulla tragica vicenda Cucchi, non tanto per comunicare la mia idea su come siano andate effettivamente le cose, quanto per esprimere la mia opinione su una presunta incongruenza sul piano giuridico, sul piano dei reati contestati a chi avrebbe, con le sue azioni od omissioni, causato la morte del giovane.
Orbene, a quanto pare si contesterebbe alle guardie carcerarie (o comunque a chi aveva Stefano Cucchi in custodia) il reato di omicidio preterintenzionale, ovvero il fatto di aver con le proprie azioni, comunque idonee a ledere la vittima, involontariamente cagionato la sua morte.
Saremmo quindi di fronte a percosse le quali avrebbero provocato lesioni tali da produrre un esito mortale, seppure non voluto dall'agente.
Ai sanitari, per contro, viene contestato l'omicidio colposo, ovverosia un comportamento omissivo, negligente, imprudente o inadeguato, che avrebbe causato, sia pur in modo non doloso, non volontario, la morte del soggetto.
E allora a questo punto mi sorge un dubbio, che è questo: 
se a qualcuno è contestato l'omicidio preterintenzionale, significa, secondo me, che si giudica che il suo comportamento lesivo è idoneo di per se stesso, di suo, a determinare la morte, senza che debba intervenire l'apporto di un successivo evento colposo da addebitare ad altri.
Analogamente, se a qualcuno viene contestato l'omicidio colposo, mi pare che ciò sottenda la valutazione che in assenza della sua colpa la morte non sarebbe avvenuta... e da ciò discende che a chi aveva agito contra legem antecedentemente non potrebbe essere addebitato nulla di più che il reato di lesioni.

Quindi, per concludere e riassumendo, ho molti dubbi che si possa ammettere la compresenza di omicidio preterintenzionale e omicidio colposo... gli sviluppi della vicenda sapranno, credo, dare una risposta alle mie perplessità.

07:53 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (4)