22/12/2006
Dura Lex sed Lex. II

Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
istigazione a commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere
contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o piu' delitti.
Art. 112 Costituzione della Repubblica Italiana
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
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21/12/2006
Dura Lex sed Lex

Art. 579 c.p. - Omicidio del consenziente.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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06/12/2006
Una deroga criminale

Art. 173 comma 2 Codice della strada:
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.
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