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25/03/2012

I 4 a confronto

Prosegue «a furor di popolo» il confronto fra la legge in vigore sulla cittadinanza e quella che sarebbe stata la riforma attuata dal disegno di legge predisposto dal passato Governo presieduto da Romano Prodi.

Questo confronto potrebbe essere di un qualche interesse in caso di ritorno del tema ius sanguinis - ius soli agli onori dell'attualità politica in quanto il disegno di legge su citato costituirebbe probabilmente la base su cui articolare la rinnovata proposta dell'area di centro-sinistra.

Art. 4 L. 91

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 4 L. 91 modificato

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attivita` lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potesta` genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore eta` lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

09:20 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

Commenti

Non mi è chiara una cosa: l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta automaticamente, immagino, l'assunzione dei diritti e dei doveri previsti per tutti i cittadini italiani residenti in Italia, e, immagino, la contestuale condivisione degli usi e dei costumi italiani.

Se dunque una persona, divenuta cittadina italiana, tornasse temporaneamente al suo paese d'origine e sottoponesse a pratiche non previste dal nostro ordinamento i suoi familiari, quelli che vivono con lei in Italia essendo presumibilmente cittadini italiani a loro volta ( mi vengono in mente l'infibulazione, la costrizione a un matrimonio combinato, la poligamia, ecc), sarebbe passibile di denuncia e di condanna in Italia, o no?
ciao :-))

Scritto da: Lella | 25/03/2012

Ci sono, su questo tema, gli artt. 7, 8 e 9 del codice penale, che ti invito a cercare e consultare (qui sono troppo lunghi da inserire). Ciao ;-))

Scritto da: Enrico | 25/03/2012

Vado immantinente a consultare.
Però, se volessi commentare fu facebook ne avresti facoltà, eh... :-))

Scritto da: Lella | 25/03/2012

E però mi viene in mente una cosa: se i reati sono tali solo per l'Italia,e non per lo Stato d'origine del cittadino divenuto italiano che vi è tornato temporaneamente, e dunque il medesimo non risulta colpevole di alcunchè nel luogo nel quale ha commesso azioni che rappresentano reati per il Paese del quale egli è divenuto cittadino,e quindi presumibilmente, non ci sarà notizia di reato da parte degli organismi di giustizia locali, come la sbrighiamo, codesta faccenda? Facendo finta di nulla, quando rientrerà?

Scritto da: Lella | 25/03/2012

Ehh... si procederà a querela di parte, se viene presentata.. o la notizia di reato verrà acquisita informalmente, per altre vie (se possibile), sempre che il reato sia perseguibile d'ufficio..;-)

Scritto da: Enrico | 25/03/2012

P.S.
Non sono registrato su Fb :-)

Scritto da: Enrico | 25/03/2012

Uhm.

Scritto da: Lella | 25/03/2012

Vorrei aggiungere ancora di mio che il comma 2bis dell'art. 4 modificato sembra poco chiaro nella sua formulazione in quanto, facendo richiamo al comma 2, non si comprende se richieda o meno la totalità dei requisiti (a parte la minore età, ovviamente) indicati dal medesimo.

Non si capisce neppure perché, se il richiamo alle condizioni di cui al comma 2 è integrale, si ripeta "lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni"... nella quale frase non sfugge l'assenza della specificazione "senza interruzioni", il che fa pensare a una possibile deroga alla continuità della permanenza o a possibili interpretazioni in tal senso.

Questo per sottolineare che anche un testo di legge predisposto da illustri professori e/o onorevoli può essere carente sotto il profilo della forma e della sua intellegibilità da parte dei "comuni mortali"... ;-)

Scritto da: Enrico | 26/03/2012

Uhm... già.
Comunque ciao ;-))

Scritto da: Lella | 26/03/2012

Eddaiiiiiii...registrati a facebook, che ciacoliamo un po'! ;-))

Scritto da: Lella | 27/03/2012

Ma figurati... però ho visto che per ora i commenti sul cannocchiale non vanno: è così per tutti o sei stata "prescelta" ... :-))

Scritto da: Enrico | 27/03/2012

E no, non sono l'unta del Signore... siamo tutti al palo. Non so che cosa sia successo al cannocchiale, però potrebbero dire qualcosa, salutarci, dirci addio, mandarci a quel paese, non so...
Mi sembra anche vile mollarci così. boh.

Scusa se mi permetto, eh...ma io insisto: vieni di là, chè, al momento, siamo tutte personcine normali. Ognuno dice la sua, senza secondi o terzi fini, senza litigare, senza volontà di prevaricazione e senza paranoie. Non si sta male. Se stessi male, mi cancellerei immediatamente.
Pensaci, dai :-)

Scritto da: Lella | 27/03/2012

Beh, io allora potrei chiederti di iscriverti a MySpace... cosa che peraltro a suo tempo già ti sollecitai a fare.

E comunque, come blog, potresti trasferirti su Wordpress, che mi pare buono... lì ci sono anche la Ele, Diemme ed altri..

Scritto da: Enrico | 27/03/2012

Non saprei come fare a trasferire tutto il blog su wordpress. Ci studierò su. Hai delle dritte da suggerirmi?
Riguardo a myspace, quando me ne hai parlato, non ero proprio mentalmente pronta a fiondarmi su questi social network. E devo dire che sono andata su fb per fare numero all'interno del circolo territoriale di Alba del partito democratico, a dire la verità. Poi però ho allargato un po' il campo e devo dire che, al momento, va benino. Ma non è detto, eh...

Scritto da: Lella | 27/03/2012

Allora anche fb è infestata... mi immagino già nei panni dell'esorcista che incede al grido vade retro pd, brandendo una statuetta di sibe... ;-))))

Scritto da: Enrico | 28/03/2012

Reboraaaaaaaaaaaaaa, ilcannocchiale è ripartito! Si può commentare!
Uhmm..se non hai di meglio da fare... ;-))

Scritto da: Lella | 28/03/2012

I commenti sono chiusi.