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18/03/2012

Confronto fra numeri 1

Premesso che almeno per il momento mi astengo dall'esprimermi sul merito della questione «ius sanguinis-ius soli», voglio qui proporre una comparazione fra l'art. 1 della legge attualmente in vigore in tema di cittadinanza (L. 5-2-1992, n. 91) e lo stesso articolo come sarebbe diventato in seguito alle integrazioni apportate dal disegno di legge intitolato «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza», presentato il 30-8-2006 dal Ministro dell'Interno Amato.

Lo stesso disegno di legge prevedeva anche modifiche o aggiunte ad altri articoli della legge 91, che potremo esaminare in un secondo tempo.


Art. 1 - L. 91

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Art. 1 - L. 91 integrato

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
b-bis) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

18:21 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (6)

Commenti

Sarei propensa a considerare cittadino di un Paese, chiunque nasca in quel Paese, di qualunque Paese si tratti.
Ciao :-))

Scritto da: Lella | 19/03/2012

Sai Lella, occorrerebbe valutare bene i vantaggi e i diritti che dà la nazionalità.... mi sembra troppo facile arrivare qui da chissà dove, magari all'ultimo istante e da clandestina, fare l'ovetto e dire che è cittadino italiano.. ;-)

Scritto da: Enrico | 19/03/2012

Be', ma dovrebbe esserci assoluta reciprocità, per condiviso accordo internazionale.
Pensa: una viaggio organizzato di italiane che vanno a partorire in, poniamo,Algeria e i bimbi che sono automaticamente cittadini algerini... Tu dici che l'Algeria sarebbe contenta?
D'altra parte, o così o niente. Troppo comodo, altrimenti.
Mah :-))

Scritto da: Lella | 19/03/2012

???????
!!!!!!!!!!
:-))

Scritto da: Lella | 22/03/2012

Ma il Cannocchiale è sempre in avaria?
Ieri (o l'altroieri?) ho provato a commentare e non ci si riusciva. ;-)

Scritto da: Enrico | 23/03/2012

Ma sì, si continua a non poter commentare. Non so che cosa sia successo, anche perchè non ci sono stati avvisi di sorta, nè ci sono previsioni di ripresa, o altro. Non ho proprio idea di che cosa sia successo.
Non che sia un dramma, intendiamoci... Ma almeno sapere!
ciao, Rebora :-))

Scritto da: Lella | 23/03/2012

I commenti sono chiusi.