28/01/2006
Art.2 - Codice Penale

E’ senza stupore che constato ancora una volta il pressapochismo, se non la propensione alla divulgazione di notizie inesatte, di una certa parte dell’informazione giornalistica.... il fatto è che, proprio ieri, sul caso del cittadino veronese che ha sparato e ha ucciso un malvivente che stava introducendosi nella sua abitazione, prima della pubblicazione sulla G.U. della nuova legge sulla legittima difesa, il lettore o l’ascoltatore veniva spesso portato a credere che lo sparatore sarebbe stato giudicato secondo la precedente normativa.
Questo è, al contrario, assolutamente inesatto perché egli sarà giudicato proprio in base all’ultima disposizione appena emanata.
Non soltanto, coloro che sono stati già condannati in seguito all’applicazione della precedente legge, se quella nuova non prevede più il fatto come reato, saranno scarcerati....... vi lascio ora all’interessante lettura dell’art. 2 codice penale:
Art.2 - Successione di leggi penali
(omissis)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
(omissis)
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