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22/12/2006

Dura Lex sed Lex. II

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Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di
istigazione a commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a
lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere
contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o piu' delitti.


Art. 112 Costituzione della Repubblica Italiana

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

08:25 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (9)