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29/04/2009

Atti persecutori - Stalking

Per la gioia dei miei lettori amanti del diritto, pubblico alcuni articoli della Legge 23 aprile 2009, n. 38, a titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
Il mio post riguarda in particolare le disposizioni attinenti al nuovo reato di Stalking, che comunque non è altro che una forma di molestia o minaccia protratta e persecutoria, anche con motivazioni di tipo affettivo-sessuale... capisco bene che alcune mie commentatrici sono distanti anni luce dalla possibilità di essere molestate, ma mi auguro che ugualmente leggano con interesse gli articoli che ora riporterò...;-))

Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
................

(omissis)

20:05 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (12)

Commenti

Accidenti! :-))

Scritto da: lella | 29/04/2009

Però, che noia tutte 'ste restrizioni...Tra l'altro, è anche una questione di percezione delle cose, di permalosità, di brutto carattere, di manìa di persecuzione...

Scritto da: lella | 01/05/2009

Beh? :-))

Scritto da: lella | 02/05/2009

Uhmmm...osservo con una certa qual apprensione che compaiono ben cinque commenti miei, uno di seguito all'altro. Potrebbesi forse configurare, in tal guisa, il reato di stalking? Ommi ommi... ;-))

Scritto da: lella | 02/05/2009

Qui ci vuole un ammonimento..... avanzerò richiesta al questore...;-))

Scritto da: Enrico | 02/05/2009

Sai, sono occupatissimo a bearmi della nuova motocicletta... va proprio bene, è molto stabile, molto ben frenata... e va come un treno..;-))

Adesso, per completare l'opera, mi ci vorrebbe una bella donnina in gamba, carina ed efficiente... ;-)))

Scritto da: Enrico | 02/05/2009

Su, coraggio, datti da fare: cercala e trovala. Eh! :-))

Scritto da: lella | 02/05/2009

Rebora, stai bene?

Scritto da: lella | 06/05/2009

Benisssimo... ;-))

Scritto da: Enrico | 06/05/2009

Meno male.
Io, invece, sono appena tornata dal funerale del figlio di un mio collega. Pensa, 18 anni, morto di cancro dopo quattro anni di calvario, chemio, radio e trapianto di midollo osseo. Una cosa straziante. A un certo punto, in chiesa, ho cominciato a piangere e non riuscivo più a fermarmi: stranissimo, perchè è molto difficile che io pianga. C'era un tale apparato, una tale commozione, gli stendardi dell'Avis, della Croce Rossa, del liceo classico, scuola da lui frequentata, della nostra scuola, perchè suo padre insegna da noi...insomma, una cerimonia che ti strappava il cuore. E il sacerdote, devo dire, nell'omelia è stato all'altezza. Ha riconosciuto che davanti a tragedie del genere c'è solo da prendersela, con Dio. Diciamo che si è espresso in termini più contenuti, ma il senso questo era. Va be', non ti tedio oltre.Bye :-)

Scritto da: lella | 06/05/2009

Non si sa proprio cosa dire di fronte a queste cose.... d'altronde la morte cammina sempre al nostro fianco e cerca di non perdersi l'occasione per farci suoi, se questa si presenta.
Però, anche se a noi sovente sfugge, per ogni evento c'è una causa, un motivo logico, conseguenziale, una spiegazione... non che il fatto di conoscerlo ci potrebbe consolare più di tanto.
Io sono generalmente contrario alle cerimonie funebri perché non fanno altro che ulteriormente addolorare i familiari e rendere più gravoso il loro stato, già provato dagli eventi, anche precedenti al trapasso.
I sacerdoti, poi, sovente tendono con le loro omelie a rivoltare ancor più il coltello nella piaga, sollecitando il dolore e la commozione, oltre ad annunciare improbabili, e per questo sconfortanti, scenari sull'oltretomba.
Un giorno forse sapremo il perché di tutto..;-)

Scritto da: Enrico | 06/05/2009

Uhm...non male questa nuova foto su Myspace. Vanitoso! E poi dicono delle donne! Tzè! :-))

Scritto da: lella | 09/05/2009

I commenti sono chiusi.