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29/04/2009

Atti persecutori - Stalking

Per la gioia dei miei lettori amanti del diritto, pubblico alcuni articoli della Legge 23 aprile 2009, n. 38, a titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
Il mio post riguarda in particolare le disposizioni attinenti al nuovo reato di Stalking, che comunque non è altro che una forma di molestia o minaccia protratta e persecutoria, anche con motivazioni di tipo affettivo-sessuale... capisco bene che alcune mie commentatrici sono distanti anni luce dalla possibilità di essere molestate, ma mi auguro che ugualmente leggano con interesse gli articoli che ora riporterò...;-))

Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
................

(omissis)

20:05 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (12)

26/04/2009

Legge morale naturale, relativismo etico e retta ragione di Dio

Riporto qui ora un post già pubblicato, poche settimane or sono, su myspace... esso riguarda un, per me interessantissimo, discorso di Joseph Ratzinger pronunziato nanti i Membri della Commissione Teologica Internazionale il 5 ottobre 2007 - fonte: "Corrispondenza Romana" - CR n.1012 del 13/10/2007.

La legge naturale è quella «norma scritta dal Creatore nel cuore dell’uomo che gli permette di distinguere il bene dal male>.
Oggi, in parte a causa di «fattori di ordine culturale e ideologico, la società civile e secolare si trova in una situazione di smarrimento e di confusione: si è perduta l’evidenza originaria dei fondamenti dell’essere umano e del suo agire etico e la dottrina della legge morale naturale si scontra con altre concezioni che ne sono la diretta negazione».

«Tutto ciò ha enormi e gravi conseguenze nell’ordine civile e sociale».. «Presso non pochi pensatori sembra oggi dominare una concezione positivista del diritto. Secondo costoro, l’umanità, o la società, o di fatto la maggioranza dei cittadini, diventa la fonte ultima della legge civile».

«Il problema che si pone non è quindi la ricerca del bene, ma quella del potere, o piuttosto dell’equilibrio dei poteri.
Alla radice di questa tendenza vi è il relativismo etico, in cui alcuni vedono addirittura una delle condizioni principali della democrazia, perché il relativismo garantirebbe la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone. Ma se fosse così, la maggioranza di un momento diventerebbe l’ultima fonte del diritto. La storia dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare».

«La vera razionalità non è garantita dal consenso di un gran numero, ma solo dalla trasparenza della ragione umana alla Ragione creatrice e dall’ascolto comune di questa Fonte della nostra razionalità».
«Quando sono in gioco le esigenze fondamentali della dignità della persona umana, della sua vita, dell’istituzione familiare, dell’equità dell’ordinamento sociale, cioè i diritti fondamentali dell’uomo, nessuna legge fatta dagli uomini può sovvertire la norma scritta dal Creatore nel cuore dell’uomo, senza che la società stessa venga drammaticamente colpita in ciò che costituisce la sua base irrinunciabile».
La legge naturale diventa così «la vera garanzia offerta ad ognuno per vivere libero e rispettato nella sua dignità, e difeso da ogni manipolazione ideologica e da ogni arbitrio e sopruso del più forte».
«Nessuno può sottrarsi a questo richiamo. Se per un tragico oscuramento della coscienza collettiva, lo scetticismo e il relativismo etico giungessero a cancellare i principi fondamentali della legge morale naturale, lo stesso ordinamento democratico sarebbe ferito radicalmente nelle sue fondamenta».

«Contro questo oscuramento, che è crisi della civiltà umana, prima ancora che cristiana, occorre mobilitare tutte le coscienze degli uomini di buona volontà, laici o anche appartenenti a religioni diverse dal Cristianesimo, perché insieme e in modo fattivo si impegnino a creare, nella cultura e nella società civile e politica, le condizioni necessarie per una piena consapevolezza del valore inalienabile della legge naturale».
«Dal rispetto di essa infatti dipende l’avanzamento dei singoli e della società sulla strada dell’autentico progresso in conformità con la retta ragione, che è partecipazione alla Ragione eterna di Dio».

20/04/2009

Guarigione a distanza

Anzitutto chiedo anticipatamente venia se questo post non sarà esteso nella forma migliore, perchè stasera sono abbastanza stanco... anche perché sto cercando di prendere confidenza con la moto nuova.. e la cosa richiede un certo impegno..:-))
E comunque, quello che voglio proporre è un argomento non inedito in quanto già in precedenza ho scritto della possibilità che la mente umana riesca a creare modificazioni nel comportamento di certi strumenti (trattasi degli esperimenti condotti dal Princeton Engineering Anomalies Research- PEARL)... ma veniamo subito al dunque:
leggendo un articolo proposto dal sito "ampupage" mi sono inoltrato nella relazione su di un altro esperimento (condotto da certo dott. Dean Radin) grazie al quale sembrerebbe provato che la mente umana sia in grado, a distanza, di indurre modificazioni in alcuni parametri biologici di un altro soggetto umano.
In particolare pare che un pensiero compassionevole rivolto a intervalli stabiliti da un familiare verso una persona gravemente ammalata, induca in questa (pur posta in un ambiente "schermato"), in coincidenza con tali pensieri, modificazioni della conduttanza cutanea, a significare un impatto di tale pensiero benevolo sul sistema nervoso del soggetto ricevente.
Ciò ha attinenza con altri fenomeni a questo correlabili, che vengono citati dallo stesso articolo, e cioè la guarigione a distanza e l'effetto terapeutico della preghiera.
A questo punto non sarò certo io a sciogliere i dubbi degli scettici o a confermare le certezze dei persuasi, però tutto quanto esposto ci induce a riflettere ancora una volta sui possibili poteri della mente e su quanto possiamo influenzare l'un l'altro il reciproco stato... e se ciò può accadere nella direzione del bene, mi pare evidente, anche se l'articolo non ne fa cenno, che ciò può avvenire anche nella direzione del male..;-)

21:14 Scritto in Misteri | Link permanente | Commenti (13)