06/07/2009
Pedalate Gente... pedalate..
Ed ecco a voi un estratto del testo dell'art. 219 bis del Codice della Strada, recentemente introdotto nel nostro ordinamento... ovviamente, come sempre avviene in Italia, quando vengono dettate nuove norme dal Governo in carica, c'è chi è d'accordo e chi è assolutamente e accanitamente critico:
Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida [.......] Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis
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