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15/01/2011

Leggi e codici

Alla luce della recentissima cronaca giudiziaria, può essere utile conoscere il testo esatto delle norme che, a quanto risulta, sarebbero attinenti.


Eccole:

Concussione - Art. 317 c.p.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Reati in materia di prostituzione - L. 28/2/1958, n. 75 (Legge Merlin)

Art. 3

E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da L. 500.000 a L. 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'Art. 240 Codice penale:

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. (omissis)

Art 4

La pena è raddoppiata:

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

08:23 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10)