15/01/2011
Leggi e codici
Alla luce della recentissima cronaca giudiziaria, può essere utile conoscere il testo esatto delle norme che, a quanto risulta, sarebbero attinenti.
Eccole:
Concussione - Art. 317 c.p.
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
Reati in materia di prostituzione - L. 28/2/1958, n. 75 (Legge Merlin)
Art. 3
E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da L. 500.000 a L. 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'Art. 240 Codice penale:
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. (omissis)
Art 4
La pena è raddoppiata:
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.
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