21/09/2011
Misure cautelari personali coercitive

Nell'approssimarsi della votazione in cui si deciderà dell'arresto dell'On. Milanese, credo sia utile gettare uno sguardo alle norme del codice di procedura penale riguardanti le misure cautelari personali di tipo coercitivo, se non altro per rendere possibile una valutazione propria circa la sussistenza o meno dei presupposti per la loro applicazione, con speciale riferimento alla custodia cautelare in carcere.
Art. 272 c.p.p.
Limitazioni alle libertà della persona.
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art. 273 c.p.p.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
(omissis)
Art. 274 c.p.p.
Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Art. 275 c.p.p.
Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
(omissis)
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
(omissis)
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
(omissis)
Art. 280 c.p.p.
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.
(omissis)
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
(omissis)
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