Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

21/09/2011

Misure cautelari personali coercitive

MANET.jpg

Nell'approssimarsi della votazione in cui si deciderà dell'arresto dell'On. Milanese, credo sia utile gettare uno sguardo alle norme del codice di procedura penale riguardanti le misure cautelari personali di tipo coercitivo, se non altro per rendere possibile una valutazione propria circa la sussistenza o meno dei presupposti per la loro applicazione, con speciale riferimento alla custodia cautelare in carcere.


Art. 272 c.p.p.
Limitazioni alle libertà della persona.

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Art. 273 c.p.p.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
(omissis)

Art. 274 c.p.p.
Esigenze cautelari.

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 275 c.p.p.
Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
(omissis)

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
(omissis)

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
(omissis)

Art. 280 c.p.p.
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

(omissis)
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
(omissis)

21:54 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10)

Commenti

E poi recalcitri quando ti chiamo avvocato...Non ci ho capito molto, ma mi fido. Io sono per l'arresto comunque. E buttiamola un po' in galera, questa gentaglia senza onore e senza un minimno di decenza. Suvvia.
:-))

Scritto da: Lella | 21/09/2011

L'attenzione va accentrata soprattutto, secondo me, sulla verifica della sussistenza o meno dei requisiti a)b)c) dell'art. 274 nel caso in cui fra il momento dell'arresto e la conoscenza del soggetto di essere indagato intercorra un lasso di tempo notevole, periodo in cui quel soggetto avrebbe avuto ogni possibilità di compiere tutte quelle azioni che l'arresto tempestivo vorrebbe scongiurare... in breve, un arresto tardivo ha poca utilità e ragione come misura cautelare.

;-)

Scritto da: Enrico | 21/09/2011

Sarà, ma sai la soddisfazione? Eddai!!
:-))

Scritto da: Lella | 21/09/2011

La ragione ha prevalso:
respinta l'autorizzazione all'arresto.

Scritto da: Enrico | 22/09/2011

Ma quale ragione! Hanno prevalso il bieco opportunismo e la laida indecenza, altro che storie... pfui!

Scritto da: Lella | 22/09/2011

Le esigenze cautelari erano sfumate, quindi l'arresto sarebbe stato sorretto da motivazioni diverse, non previste dalla legge.. ;-)

Scritto da: Enrico | 22/09/2011

Questa gentaglia va messa in galera. Punto. Anche perchè questi credono veramente che la furbizia, la disonestà elevata a sistema di vita, l'impunità che ne consegue, il fare tutto ciò che si vuole senza pagare pegno appartengano di diritto al loro essere casta affaristica senza scrupoli. Bisogna educare questa brutta razza di mascalzoni impenitenti, e bisogna farlo con metodi drastici. Per fortuna, le giovani generazioni sanno scandalizzarsi per il letamaio maleodorante dal quale sono circondati ( lo leggo nei temi dei 17/18 enni, il disagio di essere costretti ad essere rappresentati da certa gente...), ma rimane il fatto che si è stufi marci di questa porcheria diffusa. eddai! e basta! Si pensa sempre di aver toccato finalmente il fondo, e il fondo non arriva mai, non arriva mai...
A volte sarebbe meglio far prevalere la morale sul diritto, senza scomodare il fantasma dello stato etico...
Ciao :-((

Scritto da: Lella | 22/09/2011

Davvero tu dici che le giovani generazioni sanno scandalizzarsi? Pare che i manifestanti "viola" stamattina fossero solo un ventina davanti al Parlamento... altra cosa sono gli studenti "indottrinati" dai professori... che sposano magari le loro inclinazioni politiche per avere, almeno nelle loro speranze, voti migliori o trattamenti di favore...

;-))

Scritto da: Enrico | 22/09/2011

Ma che indottrinati! Pensanti, altro che storie.
E poi, scusa, guarda che sei malpensante, eh... Ma ti pare che potrei mai fare una cosa del genere? E che, a parte questo, i ragazzi di oggi siano così condizionabili e proni alla sudditanza psicologica nei confronti degli insegnanti? Ma va' là, Rebora, dai... ;-))

Scritto da: Lella | 22/09/2011

;-)))

Scritto da: Enrico | 22/09/2011

I commenti sono chiusi.