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04/04/2017

Valore della vita e legittima difesa

Di fronte ai casi di violenze legate a furti e rapine, con ferimenti od uccisioni delle persone coinvolte, voglio esprimere adesso la mia opinione, soprattutto concentrando l'attenzione sulla valutazione del valore della vita.
Pertanto la domanda che subito mi pongo è questa: è giusto dare un peso equivalente alla vita di chi si trova nella parte dell'aggressore, quindi di colui che delinque, e a quella di chi subisce l'azione delinquenziale?
Perché una cosa va detta: il magistrato giudica l'eventuale reazione di chi è vittima del reato, sulla base delle norme della legittima difesa, ma nello stesso tempo non perdendo di vista il «principio morale» secondo cui il valore della vita umana è assoluto, indipendentemente dal soggetto a cui appartiene la vita stessa e dalle azioni più o meno dannose che mette in atto.
La mia opinione invece, che credo condivisa da altri, è che il valore della vita di chi compie azioni criminali venga automaticamente diminuito durante il compimento delle azioni stesse, ciò fino al punto estremo di azzerarsi del tutto o quasi.
Un valore attenuato che va recepito quindi nella valutazione della legittimità della difesa, la quale deve tener conto in primis dello stato d'animo di chi si trova a fronteggiare inaspettatamente un soggetto del quale non conosce la potenzialità offensiva anche se apparisse disarmato, e del privilegio inderogabile da tributare al bene della vita e dell'integrità fisica dell'aggredito e della sua famiglia rispetto agli stessi beni in capo a chi sta compiendo l'azione criminale.
Inoltre, quand'anche si riconoscesse la sussistenza di un'eccesso nella legittima difesa, il risarcimento economico al ladro/rapinatore o a chi per esso, in caso di decesso o gravi lesioni subite durante il compimento del reato, andrebbe pecuniariamente commisurato all'attenuazione del valore «bene vita» a cui facevo riferimento poc'anzi.
Altra cosa è la circostanza in cui chi è vittima del reato di furto o rapina spara al ladro alle spalle mentre sta scappando, anche se, pure in questo caso, va considerata l'attenuante dello stato d'animo alterato di chi ha subito l'azione criminale e, nel risarcimento dei danni all'aggressore o ai suoi familiari, il principio di attenuazione precedentemente espresso.

14:29 Scritto in Attualità | Link permanente | Commenti (6)