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03/09/2007

Lavavetri e legge

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Qualche scalpore ha suscitato nei giorni scorsi l'ordinanza del Sindaco di Firenze la quale disponeva che, fino al 30 ottobre 2007, fosse vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri, precisando anche che l'inosservanza della disposizione sarebbe stata regolata dall'articolo 650 codice penale, il quale punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila, la violazione dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.
Tanto premesso, a mio parere, anche in assenza di tale ordinanza, l'esercizio del "mestiere di lavavetri girovago" resta comunque perseguibile penalmente qualora sconfini nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), che così recita: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Aggiungo ancora che un aggravamento delle conseguenze del compimento del reato di violenza privata, potrebbe derivare dall'applicazione del n.1 dell'art. 381 c.p.p., il quale dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni..
Quindi, in conclusione.... tanto rumore per nulla, le norme per colpire tale attività, nel caso in cui configuri un reato (e ciò accade quando il lavaggio dei vetri è "imposto") già esistevano.. ed esisteranno anche dopo la scadenza dell'ordinanza del Comune di Firenze.

08:15 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2)