21/06/2008
Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
14:45 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (2)
Commenti
Uhmmm...strano post. C'è forse qualcosa che mi è sfuggito, della recente attualità?
Scritto da: lella | 22/06/2008
Può darsi...;-)
Scritto da: Enrico | 22/06/2008
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