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18/03/2012

Confronto fra numeri 1

Premesso che almeno per il momento mi astengo dall'esprimermi sul merito della questione «ius sanguinis-ius soli», voglio qui proporre una comparazione fra l'art. 1 della legge attualmente in vigore in tema di cittadinanza (L. 5-2-1992, n. 91) e lo stesso articolo come sarebbe diventato in seguito alle integrazioni apportate dal disegno di legge intitolato «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza», presentato il 30-8-2006 dal Ministro dell'Interno Amato.

Lo stesso disegno di legge prevedeva anche modifiche o aggiunte ad altri articoli della legge 91, che potremo esaminare in un secondo tempo.


Art. 1 - L. 91

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Art. 1 - L. 91 integrato

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
b-bis) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

18:21 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (6)