25/03/2012
I 4 a confronto
Prosegue «a furor di popolo» il confronto fra la legge in vigore sulla cittadinanza e quella che sarebbe stata la riforma attuata dal disegno di legge predisposto dal passato Governo presieduto da Romano Prodi.
Questo confronto potrebbe essere di un qualche interesse in caso di ritorno del tema ius sanguinis - ius soli agli onori dell'attualità politica in quanto il disegno di legge su citato costituirebbe probabilmente la base su cui articolare la rinnovata proposta dell'area di centro-sinistra.
Art. 4 L. 91
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 4 L. 91 modificato
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attivita` lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potesta` genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore eta` lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana ».
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