30/03/2012
Sorprendentemente 5
Il raffronto fra l'art. 5 (che attiene alla materia matrimoniale) della legge attualmente operante in materia di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri e lo stesso articolo 5, così come era proposto dal disegno di legge Amato del 30 agosto 2006, porta a impreviste conclusioni:
il vigente art. 5 della L. 91, così come sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 (a firma Berlusconi, Maroni, Alfano), ricopia infatti quasi pedissequamente, al comma 1, il contenuto dell'art. 5 del disegno di legge Amato, mentre aggiunge un comma 2 che è ben «più avanti» rispetto a tale testo, in quanto amplia significativamente la possibilità per il coniuge straniero di acquisire la cittadinanza italiana.... confrontare per credere !! ;-)
Art. 5 L. 91
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (1).
(1) Articolo così sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 5. secondo il dis. di l. Amato
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
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