Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

14/06/2009

COMPLOTTO!!

Come dice giustamente chi so io, c'è qualcuno che trama....:-)) per cui trovo opportuno nonché istruttivo portare all'attenzione dei miei fedeli lettori alcuni articoli del codice penale in cui potrebbero "inciampare" gli eversori... vediamoli insieme..

 

Art. 270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

Art. 283 Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 286 Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo. Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con l'ergastolo.

 

Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

 

Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

;-)

 

Già che ci sono aggiungo anche 2 articoli della LEGGE 25 GENNAIO 1982, n. 17 sulle Associazioni Segrete (il carattere maiuscolo è dovuto a mere esigenze di copia-incolla):

 

ART. 1. SI CONSIDERANO ASSOCIAZIONI SEGRETE, COME TALI VIETATE DALL' ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE , QUELLE CHE, ANCHE ALLO INTERNO DI ASSOCIAZIONI PALESI, OCCULTANDO LA LORO ESISTENZA OVVERO TENENDO SEGRETE CONGIUNTAMENTE FINALITÀ E ATTIVITÀ SOCIALI OVVERO RENDENDO SCONOSCIUTI, IN TUTTO OD IN PARTE ED ANCHE RECIPROCAMENTE, I SOCI, SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA AD INTERFERIRE SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI, NONCHÉ DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DI INTERESSE NAZIONALE.

 

ART. 2. CHIUNQUE PROMUOVE O DIRIGE UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, O SVOLGE ATTIVITÀ DI PROSELITISMO A FAVORE DELLA STESSA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA LA INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER CINQUE ANNI. CHIUNQUE PARTECIPA AD UN'ASSOCIAZIONE SEGRETA È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA L'INTERDIZIONE PER UN ANNO DAI PUBBLICI UFFICI. LA COMPETENZA A GIUDICARE È DEL TRIBUNALE.

;-)

21:33 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (5)

11/06/2009

Nell'acqua...

...che non si vuol bere, si annega.... e così, dopo aver detto e scritto che non intendevo più occuparmi di politica in questo blog e che anzi ciò mi dava fastidio e malumore, riprendo proprio scegliendo nella politica e anche nella cronaca o nell'attualità (o nelle questioni etiche e religiose), gli argomenti intorno ai quali proseguire.
Riserverò invece al blog incluso in myspace la parte più frivola o poetica di me, dopo aver superato l'istinto di cancellare lì il mio profilo per la palese malevolenza verso un noto uomo politico italiano manifestata attraverso sue testate giornalistiche straniere dal proprietario di tale social network... ma quale miglior "dispetto" nei suoi confronti, mi sono detto, se non approfittare gratuitamente dei suoi servigi pur considerandolo un avversario?
Saluto infine i pervicaci fedeli di questo blog e chi vorrà aggiungersi, di noto, stranoto o sconosciuto, li ricambierò di certo della loro attenzione commentendo io stesso ciò che essi, nei propri spazi, scriveranno.... ho concluso... ciao a tutti!

10/06/2009

Codacons... fra le gambe

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'associazione di consumatori Codacons sull'ultima direttiva del governo Berlusconi del luglio 2008 che disciplina i voli di Stato.

Confermando la decisione del Tar del Lazio, il Consiglio ha sottolineato che il Codacons non prova quali danni gravi creino tali norme e afferma che è "prevalente" tutelare l'interesse pubblico "teso ad evitare soluzioni di continuità del trasporto aereo di Stato".

 

(Articolo TGCOM a titolo -Voli di Stato, respinto ricorso- pubblicato online il 9-6-09)

08:05 Scritto in Attualità | Link permanente | Commenti (6)