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30/03/2012

Sorprendentemente 5

Il raffronto fra l'art. 5 (che attiene alla materia matrimoniale) della legge attualmente operante in materia di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri e lo stesso articolo 5, così come era proposto dal disegno di legge Amato del 30 agosto 2006, porta a impreviste conclusioni:

il vigente art. 5 della L. 91, così come sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 (a firma Berlusconi, Maroni, Alfano), ricopia infatti quasi pedissequamente, al comma 1, il contenuto dell'art. 5 del disegno di legge Amato, mentre aggiunge un comma 2 che è ben «più avanti» rispetto a tale testo, in quanto amplia significativamente la possibilità per il coniuge straniero di acquisire la cittadinanza italiana.... confrontare per credere !!  ;-)


Art. 5 L. 91

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (1).

(1) Articolo così sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.



Art. 5. secondo il dis. di l. Amato

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.

09:48 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (18)

25/03/2012

I 4 a confronto

Prosegue «a furor di popolo» il confronto fra la legge in vigore sulla cittadinanza e quella che sarebbe stata la riforma attuata dal disegno di legge predisposto dal passato Governo presieduto da Romano Prodi.

Questo confronto potrebbe essere di un qualche interesse in caso di ritorno del tema ius sanguinis - ius soli agli onori dell'attualità politica in quanto il disegno di legge su citato costituirebbe probabilmente la base su cui articolare la rinnovata proposta dell'area di centro-sinistra.

Art. 4 L. 91

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 4 L. 91 modificato

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attivita` lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potesta` genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore eta` lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

09:20 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

18/03/2012

Confronto fra numeri 1

Premesso che almeno per il momento mi astengo dall'esprimermi sul merito della questione «ius sanguinis-ius soli», voglio qui proporre una comparazione fra l'art. 1 della legge attualmente in vigore in tema di cittadinanza (L. 5-2-1992, n. 91) e lo stesso articolo come sarebbe diventato in seguito alle integrazioni apportate dal disegno di legge intitolato «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza», presentato il 30-8-2006 dal Ministro dell'Interno Amato.

Lo stesso disegno di legge prevedeva anche modifiche o aggiunte ad altri articoli della legge 91, che potremo esaminare in un secondo tempo.


Art. 1 - L. 91

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Art. 1 - L. 91 integrato

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
b-bis) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

18:21 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (6)