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28/01/2006

Art.2 - Codice Penale


E’ senza stupore che constato ancora una volta il pressapochismo, se non la propensione alla divulgazione di notizie inesatte, di una certa parte dell’informazione giornalistica.... il fatto è che, proprio ieri, sul caso del cittadino veronese che ha sparato e ha ucciso un malvivente che stava introducendosi nella sua abitazione, prima della pubblicazione sulla G.U. della nuova legge sulla legittima difesa, il lettore o l’ascoltatore veniva spesso portato a credere che lo sparatore sarebbe stato giudicato secondo la precedente normativa.
Questo è, al contrario, assolutamente inesatto perché egli sarà giudicato proprio in base all’ultima disposizione appena emanata.
Non soltanto, coloro che sono stati già condannati in seguito all’applicazione della precedente legge, se quella nuova non prevede più il fatto come reato, saranno scarcerati....... vi lascio ora all’interessante lettura dell’art. 2 codice penale:

Art.2 - Successione di leggi penali
(omissis)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
(omissis)

10:35 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

26/01/2006

Neve



Fiocchi bianchi della terra s'appropriano celando il gioco degli inizi e delle fini

Come effimeri cristalli che si insinuano fra le ruote della macchina del tempo

16:30 Scritto in Pensieri | Link permanente | Commenti (12)

25/01/2006

Legittima difesa


La nuova legge sulla legittima difesa consente (superando la precedente normativa che richiedeva l’esistenza di una reale proporzionalità fra la difesa prodotta e l’offesa temuta) al cittadino aggredito nella sua abitazione o in luoghi equiparati, di utilizzare armi da fuoco o altro mezzo idoneo, quando siano in gioco la propria o l’altrui incolumità o quando intenda difendere beni propri o altrui nel caso non vi sia desistenza e vi sia invece pericolo d'aggressione.
Non si tratta quindi, come un cattivo giornalismo tende a divulgare, di un’incondizionata “licenza di uccidere”, ma di una norma che attenua sì i limiti della reazione legittima, ma ciò subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni di rischio.
La mia opinione è che questa legge sia sostanzialmente giusta perché consente all’aggredito di utilizzare i mezzi di difesa di cui è in possesso, senza pretendere da lui un’impossibile graduazione della reazione o un'irrealistica scelta dello strumento con cui reagire, dopo aver valutato sommariamente le capacità offensive di chi ha di fronte.
La verità è che chi ha davanti è quasi sicuramente più svelto, più abile, meno indeciso, meno soggetto a scrupoli di lui e che, questo è il problema, potrebbe diventare ancor più pericoloso se affrontato inadeguatamente con un’arma in pugno o ferito senza aver leso significativamente le sue capacità di reazione.
Una norma questa quindi a “doppio taglio”, che rischia di creare maggiori vittime anche dalla parte degli aggrediti.
Perciò, se vogliamo proprio compiere l’impegnativa scelta di tentare di difenderci con un’arma, mettiamo in conto anche i seri rischi che questo potrebbe comportare per noi stessi.... ma, una volta presa questa decisione, abbandoniamo le incertezze: sangue freddo, esercitarsi e scegliere armi di calibro sostenuto, dotate di elevato “man stopping power”