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26/01/2012

Non colpevole.

bertolaso2.jpg

Sto riguardando ora le circostanze che giustificherebbero un'imputazione di omicidio colposo a carico di Guido Bertolaso e, in realtà, le trovo molto inconsistenti.

Nulla vedo infatti di penalmente rilevante nella sua sollecitazione a convocare nei giorni precedenti al sisma una riunione della Commissione Grandi Rischi e nel definire questa un'operazione mediatica atta a tranquillizzare la popolazione dagli allarmismi prodotti «dagli imbecilli».

I fatti hanno poi dimostrato, malauguratamente, che quest'opera di tranquillizzazione fu oltremodo inopportuna e che fu un errore procedere a quella convocazione.

Peraltro la Commissione G.R. avrebbe dovuto ragionevolmente limitarsi a ribadire il pensiero prevalente della scienza secondo cui i terremoti non sono prevedibili, parendo a me non immaginabili pressioni di Bertolaso volte a forzarla a conclusioni diverse e ancor più improbabile la loro possibilità di essere, se per assurdo esercitate, ricevute e fatte proprie dalla Commissione medesima.

Fu invece proprio questo Organismo che, forse uscendo dall'ambito in cui le conoscenze scientifiche dovevano mantenerla, si spinse a dare una valutazione sul sisma non solo di imprevedibilità, ma anche di improbabilità.

Perché, scrivevo nel vecchio post «Errori» già pubblicato il 9 giugno 2010 su questo blog: 
"una cosa è dire che i terremoti distruttivi sono imprevedibili, un'altra è dire che un tale evento, in un territorio già soggetto a frequenti e ripetuti fenomeni sismici di minore entità, sia improbabile."

Quel che osservavo e confermo ancora adesso è che «la valutazione di improbabilità (se in effetti v'è stata) costituisce essa stessa la manifestazione di una previsione, particolarmente della previsione che le possibilità che un certo evento accada realmente sia scarsa, ampiamente minoritaria rispetto all'ipotesi contraria.»

E' quindi dagli eventuali contenuti scaturiti dalla riunione della Grandi Rischi che possono emergere responsabilità di tipo colposo e non dagli atti della sua convocazione, privi, a mio parere, di ogni elemento di penale rilevanza.

16:58 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (48)

23/01/2012

Excipit

Donna-araba.jpg

Ho esaminato ora la possibilità di portare a termine la mia ricerca sul diritto islamico, in seguito alla quale ho già pubblicato qui alcuni post:

ho letto e riletto la documentazione, sia vecchia che nuova, che è in mio possesso e ciò con particolare riguardo, questa volta, al diritto penale e, sul piano civile, al diritto di famiglia... ho esaminato e ho deciso di non andare oltre.

Troppo facile trovare fra il diritto occidentale e il diritto islamico, diversità che finirebbero col determinare, da parte di molti, sussulti di disapprovazione, di condanna, di distacco, nei confronti di quest'ultimo... troppo facile e comodo scrivere «contro».

Credo invece che noi non abbiamo alcuna legittimazione a giudicare gli usi, le tradizioni, le leggi di altri popoli, che si sono sviluppati e radicati in luoghi culturalmente, se non geograficamente, assai lontani.

Diversa cosa sarebbe ed è, invece, criticare ed eventualmente limitare la perpetuazione, anche fuori dai paesi di origine, di comportamenti che stridono con gli usi e le leggi locali, per quanto io creda anche che certi eccessi e storture nelle abitudini di vita occidentali possano giovarsi di temperamenti indotti, anche emulativamente, da altre culture.

D'altronde vari e forti sono i segnali che ci portano a credere che il nostro modello di civiltà, europeo in particolare, non abbia generato quel mondo ideale che era nei sogni dei suoi padri.

14:12 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (1)

21/09/2011

Misure cautelari personali coercitive

MANET.jpg

Nell'approssimarsi della votazione in cui si deciderà dell'arresto dell'On. Milanese, credo sia utile gettare uno sguardo alle norme del codice di procedura penale riguardanti le misure cautelari personali di tipo coercitivo, se non altro per rendere possibile una valutazione propria circa la sussistenza o meno dei presupposti per la loro applicazione, con speciale riferimento alla custodia cautelare in carcere.


Art. 272 c.p.p.
Limitazioni alle libertà della persona.

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Art. 273 c.p.p.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
(omissis)

Art. 274 c.p.p.
Esigenze cautelari.

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 275 c.p.p.
Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
(omissis)

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
(omissis)

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
(omissis)

Art. 280 c.p.p.
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

(omissis)
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
(omissis)

21:54 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (10)