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25/03/2012

I 4 a confronto

Prosegue «a furor di popolo» il confronto fra la legge in vigore sulla cittadinanza e quella che sarebbe stata la riforma attuata dal disegno di legge predisposto dal passato Governo presieduto da Romano Prodi.

Questo confronto potrebbe essere di un qualche interesse in caso di ritorno del tema ius sanguinis - ius soli agli onori dell'attualità politica in quanto il disegno di legge su citato costituirebbe probabilmente la base su cui articolare la rinnovata proposta dell'area di centro-sinistra.

Art. 4 L. 91

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 4 L. 91 modificato

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attivita` lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potesta` genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore eta` lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

09:20 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (16)

18/03/2012

Confronto fra numeri 1

Premesso che almeno per il momento mi astengo dall'esprimermi sul merito della questione «ius sanguinis-ius soli», voglio qui proporre una comparazione fra l'art. 1 della legge attualmente in vigore in tema di cittadinanza (L. 5-2-1992, n. 91) e lo stesso articolo come sarebbe diventato in seguito alle integrazioni apportate dal disegno di legge intitolato «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza», presentato il 30-8-2006 dal Ministro dell'Interno Amato.

Lo stesso disegno di legge prevedeva anche modifiche o aggiunte ad altri articoli della legge 91, che potremo esaminare in un secondo tempo.


Art. 1 - L. 91

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Art. 1 - L. 91 integrato

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
b-bis) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter) chi e` nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore eta` il soggetto puo` rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

18:21 Scritto in Diritto | Link permanente | Commenti (6)

07/03/2012

Intervallo musicale

Girovagando per il web mi sono imbattuto ieri in un articolo

( http://www.rischiocalcolato.it/2012/03/la-nuova-grande-depressione-la-grecia-e-la-corsa-alle-patate.html )

che suggerisco di leggere e che, al suo interno, conteneva dei versi latini: fatta una ricerca, ho appurato che trattavasi di un brano dei Carmina Burana, intitolato Fortune plango vulnera, che canta la mutevolezza della fortuna.

In attesa di un nuovo post "tematico", propongo oggi a mo' di intervallo, tale brano: volendo offrire anche una sua traduzione e non piacendomi quelle reperite, ho provveduto a "perfezionarla" io.

Chiedo eventualmente venia ai latinisti se mi sono preso troppe licenze nella mia conversione del testo nell'italico idioma e anche mi dolgo del fatto che in questa operazione le rime sovente si perdono.. ;-)

 

Fortune plango vulnera
stillantibus ocellis,
quod sua michi munera
subtrahit rebellis.
Verum est, quod legitur,
fronte capillata,
sed plerumque sequitur
Occasio calvata.                                                            Piango le ferite della Fortuna
                                                                                   con gli occhi lacrimanti:
                                                                                   quel che mi regalò,
                                                                                   ribelle ora mi leva.
                                                                                   Vero è ciò che si legge:
                                                                                   la fronte è capelluta,
                                                                                   ma per tutti tempo vien
                                                                                   in cui in calva si muta.

In Fortune solio
sederam elatus,
prosperitatis vario
flore coronatus;
quicquid enim florui
felix et beatus,
nunc a summo corrui
gloria privatus.                                                             

                                                                                   Sul trono della Fortuna
                                                                                   in alto mi ero assiso,
                                                                                   di variopinti fiori e
                                                                                   prosperità guarnito:
                                                                                   assaporai ogni cosa
                                                                                   felice e beato,
                                                                                   ma dall’alto caddi
                                                                                   e d'ogni gloria spogliato.

Fortune rota volvitur:
descendo minoratus;
alter in altum tollitur;
nimis exaltatus
rex sedet in vertice -
caveat ruinam!
nam sub axe legimus
Hecubam regina
                                                                                   Gira la ruota della Fortuna:
                                                                                   rimpicciolito io scendo
                                                                                   e sopra un altro è spinto.
                                                                                   Smisuratamente esaltato
                                                                                   il re alla sommità siede-
                                                                                   ma attento alla rovina!
                                                                                   ché sotto l’asse leggiam:
                                                                                   Ecuba regina