19/11/2011
20 nuovi aforismi per il w-e!
L'arroganza è il condimento con cui lo stolto arricchisce il piatto della sua stupidità
Quando l'ottimismo cammina in punta di piedi, lo chiamiamo speranza
L'uomo sovente dice ciò che è di poco peso e tace ciò che è troppo pesante per essere detto
Il fiore della verità prospera nel silenzio e appassisce sulla bocca di chi ne pronuncia il nome
La fermezza cessa di essere una virtù allorquando arreca danno a noi stessi
Confidare troppo nell'intelligenza altrui è rischioso almeno quanto fidarsi eccessivamente della propria
Non si può chiedere all'incendio il buon senso che è mancato a colui che lo ha appiccato
Meno bruciante è la sconfitta patita da un nemico leale
La mano del destino è in grado di mutare la nostra vita in un attimo ma, il più delle volte, si limita a mostrarci quanto le sarebbe facile farlo
Il passato è lo scranno dal quale scrutare il planetario del futuro
Il sempre e il mai sono due avverbi che l'uomo ha inventato per illudersi della sua immutevolezza
Quando l'immaginabile non ci appaga, è all'imprevedibile che dobbiamo affidare le nostre speranze
Anche una stupidaggine, se esce dalla bocca di un gradevole contenitore, può assumere un sottile profumo di intelligenza
Sovente l'uomo manifesta pubblico apprezzamento per la bontà, ma in silenzio ammira la cattiveria
Il bancomat della saggezza è aperto a tutti... ma non per tutti è riuscire a spendere la sua moneta
Scivolare su un equivoco è la cosa peggiore: non dà neppure il beneficio di poter apprendere qualcosa da un proprio errore
Prima di dire a qualcuno che ti ha deluso, prendi su di te la colpa per non averlo esattamente valutato... e taci
Fra tutte le mistificazioni messe in atto dall'uomo, quella di atteggiarsi migliore di quel che è, è una delle peggiori
Se di un recipiente vedi solo la bocca, non saprai mai quanto potrà contenere se non provando a riempirlo
Neppure il più ostinato dei venti potrà fermare la foglia che cade.
09:29 Scritto in IoAutore | Link permanente | Commenti (4)
14/11/2011
Intervallo Spread
In attesa di proseguire con il Diritto Islamico, non certo allo scopo di denigrarlo (perché è mio principio assoluto non dileggiare, salvo in scherzo, niente e nessuno, né in modo esplicito, né implicito, né indiretto), ma per offrirne una rappresentazione, se pur vaga, mi concedo un breve intervallo in materia di finanza, parlando oggi del pluricitato spread, ciò con particolare riferimento al rapporto fra i Buoni del Tesoro Poliennali italiani e quelli, analoghi, emessi dallo Stato tedesco.
Prima ancora però desidero dare una definizione di BTP, aiutandomi anche col sito di borsaitaliana.it: i Buoni del Tesoro Poliennali sono titoli di credito a medio-lungo termine emessi dal Tesoro con scadenza pari a 3, 5, 7, 10, 15 e 30 anni; con essi l'investitore riceve durante la vita dell'obbligazione un flusso cedolare costante correlato all'interesse annuo stabilito all'atto dell'emissione.
Questa la base teorica, ma in realtà il rendimento effettivo del titolo è dato dalla somma di due fattori: l'entità fissa, predeterminata, della cedola (a versamento semestrale), e il prezzo d'acquisto del titolo medesimo.
Accade infatti che più la solvibilità dello Stato emittente è dubbia, più difficile diventa finanziare e rifinanziare i suoi debiti, per cui, esemplificando, può accadere che uno stock di sue obbligazioni con capitale di rimborso 100 a scadenza, sia venduto all'asta di assegnazione a 90, con la conseguenza che nel computo degli interessi va anche calcolato quel 10 di capitale che verrà rimborsato in più, al termine, rispetto al pagato.
Ecco quindi che, facendo qualche conto, un BTP con cedola nominale al 4%, acquistato al 90% del suo «prezzo base» (e quindi della somma che sperabilmente verrà rimborsata trascorsi gli anni previsti) avrà un rendimento effettivo, se si parla di un'obbligazione decennale, di circa il 5% annuo.
Ed è su questo dato concreto, ricavabile dall'andamento delle vendite in sede di asta di emissione e, come tendenza fuori asta, dallo scambio dei titoli già emessi, che si calcola il differenziale, lo spread, fra l'interesse effettivo dato dai titoli di un certo Stato e quelli emessi da un altro, posti come riferimento.
Nell'eseguire queste stime va ricordato ancora che ad ogni unità percentuale (ogni 1%) corrispondono 100 punti base, per cui, se parliamo di uno spread fra titoli di 400 punti base, significa che fra uno e l'altro interesse c'è una differenza di 4 punti percentuali... quindi, esemplificando ancora, se il BTP di riferimento dà il 2% , quello, analogo, dello Stato «sotto pressione», con spread 400 arriva al 6%.
E' evidente che, con questi tassi di rendimento, gran parte delle risorse statali disponibili se ne va... nelle tasche degli investitori (o speculatori)... sempre che sia, a scadenza, possibile rendere il capitale..
(S.E. & O.)
Link:
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/btp.htm
http://www.obbligazione.info/2011/07/spread-bund-btp-che-cose-e-soprattutto.html
http://www.bloomberg.com/quote/!ITAGER10:IND
14:37 Scritto in Attualità | Link permanente | Commenti (7)
07/11/2011
Il Diritto Islamico. Parte II
Vorrei in questa seconda parte, in attesa di capire come potrò concludere in modo decoroso la mia ricerca, oltre a fare un breve cenno finale sul diritto processuale, limitarmi ad ampliare la descrizione delle quattro fonti canoniche precedentemente citate, le quali costituiscono, il Corano e la Sunna le parti primarie, e Ijima e Qiyas quelle secondarie della Sharia.
Un approfondimento delle fonti non canoniche lo riterrei invece di scarso interesse, anche perché esse hanno nel loro stesso titolo l'esplicitazione di ciò che sono.
Ma veniamo a sviluppare quanto promesso, sempre con ringraziamento ai siti dai quali ho tratto le informazioni sull'argomento, anche «rubandole» con qualche copia-incolla, o quasi:
1. Il Corano
Il Corano deriva il suo nome da Quran, che si traduce con «recitare ad alta voce» ed è diviso in 114 Sure (grossolanamente Capitoli), tutte introdotte dalla formula «in nome di Dio clemente e misericordioso».
Esso rappresenta la raccolta delle parti del «Libro Madre» conservato in Cielo che sono state via via rivelate a Maometto, il quale funge da tramite fra i Fedeli e Dio: una somma di rivelazioni che furono unite in volume soltanto dopo la morte del Profeta, seguendo criteri non necessariamente temporali, ma anche di argomento o rima.
Come fonte giuridica, il Sacro Testo offre però poco materiale: dei 6237 versetti che lo compongono, solo il dieci per cento si riferisce a temi giuridici in senso lato.
2. La Sunna
A colmare le lacune del Corano contribuiscono i casi concreti risolti da Maometto e le opinioni da lui espresse in modo autentico, intesi come apporto genuinamente fedele al Testo Coranico.
Tale insieme di precetti, che prende il nome di Sunna (che significa Pratica, Linea di condotta) discende dal tramandamento operato da una catena ininterrotta di narratori avente come oggetto detti, atti, fatti di Maometto (hadith), il cui agire è ispirato da Dio.
Tuttavia nel mondo islamico non esiste un'opinione unitaria e concorde su quali hadith, oralmente tramandati, siano da ritenere realmente attendibili: una collezione di hadith del IX secolo ne elenca 300.000, di cui soltanto 8000 considerati autentici.
3. L'opinione concorde della Comunità dei giuristi ("ijma")
Corano e Sunna, interpretati e applicati anche con tecniche minuziose, lasciavano però ancora spazi in cui non si poteva attraverso di essi risolvere il caso, e neppure i pareri degli Ulema (i dotti musulmani esperti di «scienze religiose» ) avevano forza sufficiente per integrare la parola di Dio.
Soccorre a questo ostacolo una tradizione della stessa Sunna la quale riferisce che, se la Comunità dei giuristi-teologi dà il suo consenso generale ad una teoria, questa non può essere errata.
Questo consenso (ijma) non è facile da definire, ma è da intendersi come l'opinione concorde dei giurisperiti più autorevoli, purché il loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere chiaramente formulato.
4. L'interpretazione analogica ("qiyas")
L'uso dell'analogia (procedimento logico di carattere interpretativo, attraverso il quale viene regolato un rapporto privo di specifica normativa, adattando disposizioni proprie di fattispecie similari) costituisce anch'essa una fonte di diritto: la sua applicazione però nei casi giudiziari del mondo musulmano fu oggetto di gravi controversie in quanto si riteneva empio usare la ragione umana per colmare un'apparente lacuna divina.
Tale processo interpretativo penetrò nel pensiero islamico attraverso le conquiste dei paesi di cultura irano-ellenistica e fiorì sotto la dinastia degli Abbàsidi (nel 700-800 d.C.) ed è sotto tale dinastia che il diritto islamico assunse la sua forma odierna e in essa si cristallizzò.
Diritto processuale - ordinamento giudiziario
Nel diritto islamico, diversamente da quanto previsto nelle Nazioni occidentali, dove il magistrato è soggetto alle leggi dello Stato, il giudice (il quale deve essere rigorosamente maschio e musulmano e avere una preparazione giuridico-religiosa) nello svolgimento della sua funzione fa riferimento, direttamente o indirettamente (utilizzando le fonti canoniche secondarie), ai principi della Sharia salvo, aggiungo di mio, l'applicazione delle norme non canoniche, il cui uso riterrei però residuale.
Tre, in ogni caso, sono le categorie di giudici in base alla loro materia di competenza:
- i Qadi, che applicano il Corano nei reati penali
- i Muhtasib che hanno competenza per le controversie all’interno della collettività
- i Mazalim competenti per le controversie tra cittadini e Stato.
............... (fine della seconda parte)
15:01 Scritto in Religioni&Filosofia | Link permanente | Commenti (13)